http://www.bta.it/ammi/redaz/deontologia/itOggettodelGiudizio.txt OGGETTO DEL GIUDIZIO DEI REDATTORI I redattori non possono esprimere giudizi che rivelino l'incapacita' o inadeguatezza professionale di un collaboratore, anche se veritieri, perche' la sfera di pertinenza del redattore deve limitarsi al giudizio di congruita' tra l'articolo e la rivista e mai travalicare nel giudizio della persona, soprattutto se relativo all'esercizio delle sue qualita' professionali. Non e' quindi per esempio lecito per un redattore, anche se e' vero, affermare l'incapacita' didattica di un collaboratore che e' insegnante, perche' e' un giudizio che tocca il rapporto del collaboratore con la scuola; mentre alla redazione e' riservato il giudizio che tocca il rapporto del collaboratore con la rivista. Un redattore deve invece giudicare, per esempio, se sia o meno conveniente che il BTA pubblichi un'informazione approssimativa che confonda o inganni lo studente o il lettore. Questo ultimo giudizio infatti e' relativo al rapporto collaboratore-BTA-lettore che alla redazione interessa come elemento portante del Manifesto Permanente su Arte & Comunicazione. Infine il redattore deve fornire il proprio giudizio tenendo conto di avere esclusivamente due possibilita': accettare o rifiutare l'articolo, senza potere entrare nel merito. Egli deve compiere una valutazione complessiva per verificare se l'eventuale errore, o ingenuita', etc. sia tanto grave da compromettere il nome della rivista, oppure se si tratti di semplici sviste che possono essere tollerate nell'economia generale dell'articolo. Ovviamente la constatazione di piu' gravi motivi di querela o diffamazione comporta comunque il rifiuto dell'articolo ed e' argomento di pertinenza esclusiva del direttore responsabile. A proposito i redattori possono comunque esprimere il proprio parere e devono sottoporre eventuali dubbi al direttore responsabile.