PREMESSA La Legge 675/1996 tutela la riservatezza dei dati personali ai fini di evitare la loro diffusione all'insaputa dei titolari. All'interno dei dati dati personali il legislatore ha individuato la categoria dei cosiddetti "dati sensibili", cioè di quell'insieme di informazioni particolarmente private e delicate, quali la fede religiosa; le idee politiche; lo stato di salute e l'elenco delle malattie contagiose eventualmente contratte; lo stato di carcerazione eventualmente subito; l'elenco dei reati eventualmente commessi, etc. L'oggetto della Legge è quindi l'individuazione dei dati cosiddetti sensisibili e della conseguente necessità e modalità di tutela dei diritti delle persone alle quali tali dati sono riferiti. In particolare la Legge controlla le modalità di archiviazione e diffusione e consultazione dei dati quando inseriti in banche dati elettroniche. L'automazione dell'utilizzo infatti permette un controllo strumentale altrimenti impossibile. Infatti è ben diverso il danno che puà essere compiuto attraverso un modesto impiego di dati cartacei contro il sistematico uso di potenti mezzi elettronici che possono archiviare e gestire i dati di milioni di persone. SE IL BTA CONTIENE DATI SENSIBILI Il BTA, in quanto rivista telematica, è una rivista informatica che contiene dati relativi ai suoi collaboratori e quindi, "ipso facto", una banca dati completa di dati cosiddetti sensibili. In verità in quanto rivista senza fine di lucro, il BTA non è tenuta ad un controllo molto severo. Anzi, non è tenuta nemmeno a richiedere autorizzazione al Garante, secondo una norma della Legge che prevede delle esclusioni per alcune categorie di soggetti, tra cui anche le libere espressioni dell'ingegno senza fine di lucro. Nel caso pero' in cui il BTA volesse dare luogo ad un trattamento commerciale di tali dati, dovrebbe richiedere autorizzazione al Garante. Il problema quindi deriva non tanto o non solo dalla tutela della riservatezza delle informazioni anagrafiche dei collaboratori, quanto piuttosto soprattutto dalla tutela delle operazioni redazionali, che rientra maggiormente nella categoria delle procedure deontologiche di categoria professionale, piuttosto che dal solo ambito applicativo della Legge 675/1996. Nondimeno non è escluso affatto che in un rapido evolversi della Società dell'informazione, fra uno o più anni, il Garante dei dati personali emetta una circolare interpretativa della Legge, estendendo di fatti i limiti della sua applicabilità e quindi allargando la fascia della tutela. Nell'anno di fondazione del BTA e cioè nel 1994 io avevo già previsto una tutela dei dati personali due anni prima della promulgazione della Legge. Quindi è bene che già da oggi la redazione assuma un perfetto spirito deontologico di tutela ad oltranza della privacy dei suoi collaboratori, laddove si intravvede una anche lontana possibilità di abuso, anche involontario, da parte di chiunque. TRATTAMENTO REDAZIONALE DEI DATI PERSONALI Durante quello che la Legge 675/1996 definisce "Trattamento dei dati personali" e che la terminologia della nostra redazione identifica con il "Processo di lavorazione dell'articolo", si intersecano due profili, uno dei quali totalmente pubblico e l'altro parzialmente privato. Il primo consiste nell'ESITO finale della Lavorazione dell'articolo consegnato dall'autore al BTA, che coincide normalmente con la pubblicazione dell'articolo stesso. Il secondo invece si identifica con il PROCESSO stesso di lavorazione dell'articolo da parte della redazione ed è un momento semi-privato, perchè coinvolge l'autore e la redazione, che essendo composta da una pluralità di persone, risulta un contesto pubblico; ma al tempo stesso non completamente pubblico, perchè tutelato dal segreto professionale dovuto dai redattori in quanto sottoposti al controllo preventivo di un giornalista pubblicista secondo la Legge sulla Stampa e sottoposti anche alla tutela dei dati personali dei collaboratori secondo la formula d'iscrizione dei collaboratori del BTA nel rispetto della citata Legge 675/1996, contenuta nel nuovo modulo d'iscrizione. Ricapitolando, quindi, il collaboratore consegna il proprio articolo perchè sia pubblicato, quindi con il fine della massima pubblicità possibile, ma "durante la lavorazione dell'articolo" consegnato la redazione ha il delicato compito di decidere se accettare o rifiutare l'articolo stesso, prendendo in esame degli aspetti molto delicati che devono essere necessariamenti protetti dal segreto professionale, soprattutto se l'esito del trattamento dei dati è negativo, cioè se l'articolo non viene pubblicato. Infatti in questo ultimo caso, la mancata pubblicità dei dati, potrebbe ingenerare un processo di segno opposto. Potrebbe cioè trasformare alcune notizie private in notizie di dominio pubblico e l'autore potrebbe appellarsi alla Legge per la tutela dei propri diritti. Al termine della lavorazione dell'articolo da parte della redazione, l'autore potrebbe ottenere, suo malgrado, l'effetto opposto a quello desiderato, e cioè di vedere reso pubblico un dato privato, magari quello relativo alle motivazioni del rifiuto e quindi alle sue idee e/o credenze politiche. Se la redazione, nel corso del trattamento fa diventare pubblico, anche suo malgrado, il dato personale invece dell'articolo, il collaboratore-autore potrà essere o anche solo sentirsi danneggiato professionalmente ed umanamente e chiedere danni professionali e/ psicologici. Le informazioni contenute nell'articolo e l'articolo stesso, sono coperti dal segreto professionale e quindi nessun redattore che viene a conoscenza dell'articolo può in alcun modo trasmettere a terzi le informazioni ivi contenute fino al momento della loro pubblicazione. Se per esempio si sapesse che l'articolo di tale autore non è stato pubblicato perchè contenente insulti e parolacce, il signore verrebbe subito identificato come persona volgare; se l'articolo contiene frasi contro le persone di colore, l'autore verrebbe identificato come razzista, e così via. Si potrà obiettare che la redazione non può essere considerata responsabile del fatto che tale autore è volgare, o razzista, etc. Infatti il problema non consiste nel fatto che tale autore sia o meno volgare o razzista, ma che la redazione abbia reso pubblica tale notizia, vuoi scientemente, vuoi per incompetenza o incuria durante il trattamento dei dati. La forza enorme dello strumento telematico rinforza il danno eventualmente subito nella misura in cui provvede ad informare in tempo reale centinaia di persone sconosciute o, peggio ancora, centinaia di colleghi, che potrebbero usare tali informazioni per usi più o meno corretti. Per fare un esempio concreto ed anticipare un'obiezione comune. Si potrebbe dire che gli atti di un concorso sono pubblici: è vero, ma solo per gli interessati, e dietro presentazione scritta di richiesta di accesso agli atti. Se invece i commissari di concorso pubblicassero non tanto i giudizi, quanto i temi dei partecipanti al concorso senza il loro consenso, violerebbero la riservatezza del concorso stesso. Sono pubblici infatti i giudizi della commissione, ma non gli elaborati dei partecipanti. Stefano Colonna Ph.D. direttore - coordinatore del BTA Roma, 19 settembre 2000