Secondo la legge italiana, l'autore delle fotografie è anche titolare dello sfruttamento delle immagini stesse.
ovviamente la legge differisce da Stato a Stato, comunque esistono due convenzioni internazionali, che estendono gli elementi basilari della protezione del diritto d'autore in tutto il mondo:
La convenzione internazionale di Berna, sottoscritta nel 1971 e la convenzione universale del diritto d'autore.
le immagini digitali risultano "incluse" nelle leggi che sanciscono il copyright delle fotografie, perchè secondo l'art. 2 della convenzione internazionale di Berna:
« the expression of "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as (...) photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography ».
secondo la convenzione universale di Berna il diritto d'autore su un'immagine fotografica (quindi anche digitale) decade 25 anni dopo la morte dell'autore.
in Italia i diritti d'autore sono tutelati dalla SIAE. la tutela interessa non solo riproduzioni su riviste, libri, edizioni a stampa, ma anche su supporti multimediali sia in rete che off-line.
Con un mandato conferitole dall'autore, la SIAE gestisce le autorizzazioni e la riscossione dei diritti di pubblicazione di tutte le riproduzioni delle opere del fotografo, ad eccezione dei lavori eseguiti su commissione.
(cioè non interviene se il fotografo gestisce direttamente il rapporto di lavoro con il cliente.
nel caso in cui un editore noti un'immagine (in qualche pubblicazione ad es. libri, cat.mostre, giornali, cd...) e decida di riprodurla, deve rivolgersi direttamente alla SIAE per avere l'autorizzazione e pagare i relativi diritti.