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La Politica Culturale Europea (2000-2004)  
Cristiana Carletti
ISSN 1127-4883     BTA - Bollettino Telematico dell'Arte, 11 luglio 2000, n. 157 (16 gennaio 1999)
http://www.bta.it/txt/a0/01/bta00157.html
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L’Unione Europea ha condotto in tempi recenti una politica tesa a favorire il rispetto delle diversità culturali espressione delle nazionalità degli stati membri, pur incoraggiando la creatività e lo sviluppo delle molteplici dimensioni artistiche non solo a livello individuale, bensì in un progetto collettivo che abbia quale scopo fondamentale la cooperazione nel campo della cultura e il trasferimento di opere d’arte tra paesi.

La Commissione Europea ha voluto ribadire i punti cardine di questa politica in un’apposita decisione del 17 ottobre 1997, sottolineando che l’azione europea nel periodo 2000-2004 avrà quali principali obiettivi: la produzione di un supporto legislativo atto a favorire le attività ed iniziative culturali, l’imposizione di una dimensione strettamente culturale delle altre politiche poste in essere in ambito comunitario, la caratterizzazione culturale della politica estera dell’Unione Europea.
Ciò che ci interessa particolarmente è l’aspetto legislativo indicato in tale documento della Commissione. Molteplici sono state le aree oggetto dell’attenzione della Commissione per consentire un intervento europeo in merito.

Una prima riflessione ha avuto quale punto di riferimento la necessità di garantire il rispetto delle diversità culturali presenti nel territorio europeo, soprattutto quando l’Unione sta procedendo in altri settori per la completa realizzazione di uno spazio comune, a livello economico e politico, ma anche culturale. Se nel Trattato di Maastricht agli arrt. 3(p) e 128 (1) si sottolineava l’esigenza di assicurare il pieno rispetto delle diversità culturali, tale concetto è stato nuovamente ribadito nel Trattato di Amsterdam: il nuovo art. 128 (4) afferma che "la Comunità dovrà prendere in considerazione, nella sua azione ed in correlazione alle altre indicazioni del Trattato, gli aspetti culturali, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture".

Anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è espressa in tal senso: ad esempio ha ribadito che la preservazione e lo sviluppo del patrimonio nazionale storico ed artistico di uno stato membro debbono essere garantiti, ad eccezione di singoli casi nei quali il libero movimento dei beni può essere limitato per motivi di interesse generale.

Nella decisione si ribadisce che la Commissione, in base all’art. 92 (3) (d) del Trattato, è chiamata ad intervenire qualora si presenti una situazione in cui si possano prevedere delle restrizioni all’azione di supporto dell’Unione per la promozione della cultura e per la preservazione del patrimonio, risultando tali due attività incompatibili con le regole che governano il mercato comune europeo.
Nella sua decisione, la Commissione dovrà tenere in considerazione le specifiche circostanze del caso, nonché il singolo mercato interessato, insieme alle motivazioni culturali dell’azione intrapresa, per proporre alla fine l’adozione di basilari linee-guida per la risoluzione del problema.

Infine, la decisione della Commissione pone particolare attenzione all’azione per la protezione di monumenti e tesori culturali. Ritenuti importanti per la loro bellezza artistica, per la funzione da essi svolta (per esempio di natura scientifica), per il valore storico ad essi associato, la stessa Commissione è chiamata, sulla base dell’art. 128 del Trattato di Maastricht, a presentare un’apposita raccomandazione, al fine di garantire il pieno rispetto e la preservazione di tali monumenti e siti di interesse culturale.


 
 

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