Quali sono i principali obiettivi che il Governo italiano si è prefisso di raggiungere per garantire la valorizzazione e la piena tutela del proprio patrimonio storico-artistico?
Tesori inestimabili, che testimoniano le tradizioni e la cultura millenaria, nata e sviluppatasi nel corso dei secoli nei piccoli e grandi centri disseminati sul territorio del Bel Paese.
Nella XIII legislatura, la Camera ed il Senato hanno approvato e fatto entrare in vigore alcuni dispositivi normativi di particolare interesse per il valore vincolante del relativo contenuto.
La legge 1º luglio 1997 n. 203 (G.Uff. n. 155 del 5 luglio 1997) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale", dispone l'adozione di procedure di installazione, adeguamento, modernizzazione degli impianti di prevenzione e sicurezza per la protezione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico ed archivistico, sia pubblico che privato.
La legge 8 ottobre 1997 n. 352 (G.Uff. n. 243 del 17 ottobre 1997) - "Disposizioni sui beni culturali", dispone per la programmazione generale delle attività culturali da realizzarsi annualmente a cura del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; tra le competenze affidate a tale ente di governo, sono comprese: la manutenzione, la protezione, il restauro, l'eventuale acquisto di beni indicati nella L. n. 1089, e nel DPR del 30 settembre 1963 n. 1409 (art. 2); l'adozione di provvedimenti finanziari a favore di immobili di interesse storico-artistico, ovvero l'autorizzazione del Ministero per la concessione di contributi sui mutui accordati dagli istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di immobili storico-artistici (art. 5); l'adozione di provvedimenti in favore delle aree archeologiche di Pompei, ovvero la concessione di una vera e propria autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 9).
La legge 30 marzo 1998 n. 88 (G. Uff. n. 84 del 10 aprile 1998) - " Norme sulla circolazione dei beni culturali", infine, è correlata all'attuazione del Regolamento CEE del Consiglio n. 3911/92 del 9 dicembre 1992 (modificato dal Regolamento n. 2469/96 del 16 dicembre 1996), e della Direttiva del Consiglio 93/7/CEE (modificata dalla direttiva 96/100/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo del 17 febbraio 1997).
Nel disposto normativo sono indicati quali beni culturali quelli presenti nell'elenco ivi allegato, quelli facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi fondi di conservazione bibliografici, quelli inclusi in inventari ecclesiastici (Tit. I, art. 2). Si fa divieto di rendere tali categorie di beni oggetto di esportazione illecita in via permanente o temporanea (prestito).
Lo Stato italiano, in particolare il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, è chiamato ad intervenire, anche in cooperazione con gli altri ministeri, gli organi statali, gli enti territoriali e locali, per la realizzazione di azioni di collaborazione e di ricerca, per effettuare la notifica del ritrovamento del bene esportato illegalmente, per ottenere la rimozione e la custodia temporanea del bene stesso, e per svolgere la funzione di intermediario tra soggetto richiedente e soggetto accusato nella composizione amichevole per la risoluzione del contraddittorio (Tit. I, art. 3).
Lo stato che rivendica la restituzione del bene, deve farne richiesta presso l'autorità giudiziaria del luogo in cui si trova il bene stesso, entro un anno a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza del ritrovamento del bene, e comunque sempre entro un limite temporale di 30 anni da quando il ben è uscito illegalmente propri confini (Tit. I, art. 4). Il tribunale competente ha facoltà di liquidare la parte interessata mediante un indennizzo la cui entità viene indicata caso per caso (Tit. I, art. 6).
Nella legge si indicano inoltre le modalità che regolano la procedura di esportazione, anche temporanea, di un bene culturale all'estero (Tit. II, art. 11). Il soggetto proprietario del bene è abilitato a concedere una licenza di esportazione valida non oltre sei mesi; qualora tale procedura non venga rispettata, è lo stesso soggetto a richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria, che potrà applicare una sanzione da lire 200.000 a lire 1.200.000 nei confronti della parte che ha agito in maniera illecita.
Per garantire il recupero dei beni culturali illegalmente sottratti ed esportati all'estero, l'Italia, nel recepimento del Regolamento e della Direttiva CEE sopra citati, è tenuta ad informare annualmente la Commissione Europea in merito all'applicazione del contenuto dei previsti strumenti comunitari (Tit. III, art. 14), ed ha già provveduto alla creazione, presso il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, di un'apposita Banca-dati, nella quale sono indicati tutti i beni illecitamente sottratti, affinché sia possibile procedere più celermente per il loro recupero (Tit. III, art. 15).
Infine, la legge in questione dispone per la modifica degli arrt. 35, 36, 37, 39,, 40, 66 della L. n. 1089 del 1 giugno 1939 (Tit. III., arrt. da 17 a 23).
Allegato A. Categorie di beni
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché
manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
[(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.]
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13.
a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
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