In precedenti occasioni è stato preso in considerazione uno degli strumenti internazionali più importanti in materia di preservazione di tesori e ricchezze di inestimabile valore artistico e naturale, ovvero la Convenzione per la tutela del Patrimonio mondiale, entrata in vigore in sede UNESCO nel 1972.
Pur avendo già accennato, in linea generale, ai principali organismi preposti al funzionamento ed all'effettivo rispetto delle disposizioni in essa contenute, potrebbe risultare interessante soffermarsi innanzitutto sull'organo del Comitato per il Patrimonio mondiale, per poi esaminare successivamente la struttura ed i compiti attribuiti al Centro per il Patrimonio mondiale, nonché la formazione e l'utilizzazione del Fondo per il Patrimonio mondiale.
Il Comitato per il Patrimonio mondiale è composto da 21 delegati, eletti dall'Assemblea Generale in rappresentanza degli stati firmatari della Convenzione (art. 8), in carica per 6 anni, e si riunisce annualmente.
Di questi 21 membri, solo sette costituiscono l'Ufficio per il Patrimonio mondiale, un organo esecutivo avente il compito di preparare in anticipo i lavori del Comitato e di esaminare le domande di assistenza internazionale, ad eccezione di quelle di emergenza e di quelle che richiedono un intervento finanziario superiore ai 30.000 $.
Il Comitato ha facoltà d'intervento, al fine di:
· selezionare nuovi siti affinché essi vengano inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale, su suggerimento degli stati. Nel porre in essere tale funzione, il Comitato è affiancato da due organizzazioni non governative, l'ICOMOS (Consiglio Internazionale per i Monumenti e Siti)e l'IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione), le quali procedono per garantire un'adeguata valutazione delle proposte inoltrate al Comitato;
· proteggere i siti già inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale, mediante l'utilizzo di risorse a disposizione del Fondo per il Patrimonio mondiale, ed inoltre determinare le modalità tecniche e finanziarie del supporto fornito ai siti che ne hanno bisogno.
Più esattamente, ad esso vengono attribuite, nelle Linee-guida operative (par. 3) allegate al testo della Convenzione, quattro essenziali funzioni:
- quella di identificare, sulla base delle indicazioni fornite dagli stati membri, beni naturali e culturali di eccezioni valore universale, non ancora oggetto di protezione secondo i dettami della Convenzione, da cui la necessità di inserirli nella Lista del Patrimonio mondiale;
- quella di monitorare lo stato di conservazione dei beni facenti parte della suddetta Lista; il Comitato esamina in tal caso anche i rapporti riguardanti lo stato di conservazione dei beni, inviatigli dagli stati membri, ai quali può peraltro chiedere di intervenire quando gli stessi beni non siano stati adeguatamente tutelati ;
- quella di decidere, in situazioni di emergenza, quali beni, già inclusi nella Lista generale, debbano essere inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale in pericolo (si deve far riferimento solo a beni che richiedono un più ampio intervento di protezione, il quale deve essere richiesto in conformità alle relative disposizioni convenzionali);
- quella di determinare in qual modo e a quali condizioni il Fondo per il Patrimonio mondiale debba essere utilizzato per supportare gli stati parti nella protezione dei propri beni di eccezionale valore universale, ad esempio in caso di risarcimento o di reintegrazione, per favorire l'assistenza tecnica, od anche attività di tipo promozionale ed educativo.
|